Art. 4. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
A. Sul totale delle attività:
fino a euro 51.645,69, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
da 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1405% allo 0,2811%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;
da euro 516.456,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0235% allo 0,0471%;
da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 2.582.284,50, dallo 0,0093% allo 0,0188%.
B. Sul totale dei ricavi lordi:
fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;
da euro 516.546,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0188% allo 0,0376%;
da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 5.164.568,99,
dallo 0,0093% allo 0,0188%.
I suddetti onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.