Art. 4. Per  la  perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
A. Sul totale delle attività:
fino a euro 51.645,69, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
da  51.645,70  e  fino  a  euro  103.291,38, dallo 0,1405% allo 0,2811%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;
da  euro  516.456,91  e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0235% allo 0,0471%;
da  euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 2.582.284,50, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

B. Sul totale dei ricavi lordi:
fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;
da  euro  516.546,91  e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0188% allo 0,0376%;
da  euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 5.164.568,99,
dallo 0,0093% allo 0,0188%.

I  suddetti  onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio  riguarda  società,  enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla  pura  e  semplice  amministrazione  di  beni immobili o al solo godimento  di  redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.