Art. 3. Per  la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di  aziende,  enti  patrimoniali,  situazioni  aziendali,  patrimoni, avviamento,  diritti  a  titolo  di  risarcimento  di  danni, diritti aziendali  e  industriali  nonché  relativi a beni mobili in genere, spetta  al  perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.