geom. Aldo Dacomo

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Equo Compenso

DL n. 148 del 16/10/2017

Il compenso si considera equo quando è proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, e conforme ai parametri stabiliti dal Ministero della Giustizia.

Spetta a TUTTI i professionisti.

L’equo compenso si applica alle prestazioni professionali svolte - anche in forma associativa o societaria - in favore di banche, assicurazioni, grandi imprese e pubbliche amministrazioni.

Al momento sono escluse dall’equo compenso le prestazioni professionali svolte in favore di privati e di piccole e medie imprese (meno di 250 occupati e fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euro).

Le clausole vessatorie

La norma prevede una serie di misure volte a tutelare il professionista da eventuali clausole vessatorie inserite nel contratto, causa del mancato riconoscimento dell’equità del compenso o, più in generale, di uno squilibrio contrattuale a danno del professionista.

 

Le tutele del professionista: l’azione di annullamento

A tutela del professionista, la legge prevede la decadenza delle clausole vessatorie (nullità), pur rimanendo valido il contratto.

 

L’azione di nullità I tempi

L’azione di nullità per la revisione del compenso si prescrive in tre anni (come stabilito dall’articolo 2956 del Codice civile), mentre l’azione di nullità per clausole vessatorie è imprescrittibile.

 

L’azione di nullità/Le conseguenze

Attestata la non equità del compenso o la vessatorietà delle clausole, il giudice provvede a dichiarare nulle le suddette clausole e a stabilire ex novo il compenso del professionista, tenendo conto dei parametri indicati nel regolamento ministeriale. In tutti i casi, il contratto resta valido.

 

 

DL 148 del 16/10/2017 - Art. 19 quaterdecies 30 Gennaio 2018

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