Si è in presenza di titolo di acquisto a titolo originario ogni qual volta l'acquisto del diritto è del tutto indipendente da un eguale diritto di un precedente titolare, affermandosi semplicemente come diritto che nasce in capo all'attuale dominus. In altre parole, l'acquisto della proprietà prescinde dalla cooperazione di terzi soggetti e nasce pieno ed assoluto.
Sono analiticamente indicati nell'art. 922 c.c., il quale, tuttavia, fornisce un'elencazione non tassativa, rinviando ad altre disposizioni previste dalla legge.
Ex art. 922 c.c., la proprietà può essere acquistata a titolo originario: per "occupazione", relativamente ai beni mobili abbandonati o alle res nullius con la presa di possesso (art. 923 c.c.); per "invenzione", relativamente alle cose smarrite o dimenticate (art. 927 c.c.); per "accessione", a favore del proprietario del suolo e fatte salve le eccezioni di legge, ove sopra o sotto lo stesso sorgano altre opere (artt. 934 e ss. c.c.); per "specificazione", a seguito della trasformazione della materia in cosa nuova che acquista quindi un valore notevolmente maggiore (art. 940 c.c.), per "unione o commistione",quando due cose mobili si uniscono per formare una cosa composta che conserva la propria identità pur rendendoli inseparabili (unione) ovvero la perda completamente (commistione) (art. 939 c.c.); per "usucapione", a seguito del possesso continuo e ininterrotto per venti anni della cosa (art. 1158 e ss. c.c.); per effetto di contratti (art. 1376 c.c.), per successione a causa di morte (art. 456 c.c.) e negli altri modi stabiliti dalla legge.