Per quanto riguarda la realizzazione di un soppalco per la giurisprudenza rimane controverso se si tratti di ristrutturazione  c.d. pesante (che richiede il permesso di costruire) o ristrutturazione c.d. leggera (che non lo richiede, inquadrabile nella SCIA). La Cassazione Penale, con sentenza n. 35217/2025, ha avuto modo di inquadrare il requisito dell’aumento volumetrico non solo in un effettivo ed esteriore aumento della volumetria della struttura interessata, ma anche in una introduzione di una nuova volumetria interna atta a connotare la creazione del nuovo organismo edilizio. La fattispecie aveva per oggetto la realizzazione «senza titolo (abilitativo, n.d.r.) e in totale difformità da un permesso di costruire già rilasciato in sanatoria, presso il sottotetto, di un soppalco, con modifica di uso da sottotetto non abitabile a vano di uso domestico-residenziale, con alterazione anche del prospetto dell’edificio attraverso la creazione di finestre non previste originariamente». In tal senso la Cassazione Penale, con sentenza n. 48478 del 07/11/2013, ha già potuto affermare che la costruzione abusiva di un solaio di interpiano e di una apertura per la realizzazione di un balcone all’interno di un manufatto esistente, integra il reato edilizio previsto dall’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi di intervento volto a creare nuovi volumi abitativi, superfici utili e modifiche dei prospetti. Si tratta di un indirizzo che, pur formulato sotto l’egida di precedenti formule descrittive della ristrutturazione richiedente il permesso di costruire, ben più rigorose di quella attuale che, per l’appunto, nei termini sopra specificati, lega la ristrutturazione “pesante” (articolo 10 c.1 lettera c) del DPR 380/01) al solo essenziale requisito dell’aumento volumetrico (oltre che alla modifica di uso a date condizioni), in ogni caso individuava tale ultimo profilo volumetrico in termini per così dire più ampi della mera volumetria in aumento “esterna” (alla sagoma esistente): secondo una prospettiva interpretativa di fondo propria della ratio della ristrutturazione, pienamente condivisibile, che tiene conto della capacità dell’aumento volumetrico, assieme agli altri interventi realizzati (in ossequio del resto al principio generale della valutazione unitaria dell’intervento edilizio) di incidere in maniera particolarmente impattante sulla creazione di un “organismo nuovo”, quale appare la creazione di un solaio intermedio (cd. soppalco) che, unito alla obiettiva abitabilità (i giudici hanno evidenziato la rilevante altezza, specie al colmo), e alla creazione di finestre, è tale da configurare un nuovo e distinto ambiente volumetrico abitabile, in luogo di un mero sottotetto. Il soggetto interessato (proprietario) nel sostenere la propria difesa ha evidenziato l’assenza di un superficie calpestabile minima a fini abitativi, ma ciò non ha avuto rilevanza in quanto rileva l’obiettiva utilizzabilità e destinazione ai fini residenziali, ancorchè non perfettamente in linea con requisiti di normazione secondaria (igienico-sanitari, regolamentari e norme locali) che peraltro, come noto, non possono incidere sulle nozioni edilizie fondamentali di cui alla legislazione statale. Nelle conclusioni della sentenza è confermata l’irrilevanza della normale SCIA per opere minori in quanto non correttamente qualificate, per le quali occorre il permesso di costruire. Anche in questo ambito occorre rammentare l’esistenza di possibili norme regionali finalizzate a semplificare le procedure e modificare le relative categorie di intervento, sulle quali si mette in guardia e consigliando la piena congruenza col testo unico edilizia. Sull’argomento soppalco si deve anche rammentare l’altra casistica che qualifica tale elemento edilizio all’interno delle costruzioni come superficie accessoria, e pertanto esclusa dal permesso di costruire, per la quale si rinvia a precedente approfondimento.

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Se configura spazio aggiuntivo all’interno dell’unità immobiliare richiede permesso di costruire per incremento carico urbanistico Esistono molte tipologie di soppalco in senso costruito, ottenuto con interposizione di un solaio all’interno di un locale per ricavare uno spazio aggiuntivo: oltre alla consolidata giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato n. 3667/2023, n. 2701/2018, n. 5517/2017), la definizione di soppalco è stata inserita nel Regolamento Edilizio Tipo nazionale del 2016 nel relativo Allegato A, voce n.24, valevole per le regioni che ne hanno recepito e integrato la norma: Il soppalco è una partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. E’ possibile che le norme regionali e strumenti urbanistici/regolamenti comunali abbiano ulteriormente disciplinato la loro realizzazione, imponendo aspetti dimensionali (altezze interne, superfici ?) con limitazioni. Fatti salvi gli aspetti strutturali e antisismici che inesorabilmente comporta l’inserimento di un solaio dentro un locale, in base alle caratteristiche e finalità d’uso i soppalchi sono suddivisi come solai “praticabili” o meno, e credo sia meglio distinguerli come segue: uso abitabile e fruibile alle persone; uso abitabile accessorio, non fruibile alle persone; uso produttivo, per stoccaggio merci e/o permanenza addetti; Certamente, in base alla loro capacità oggettiva o potenziale di incrementare la permanenza umana, si ha incremento di carico urbanistico; è per questo che la giurisprudenza amministrativa ha correttamente operato una distinzione tra due tipologie: Quando il soppalco ha dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, con incremento delle superfici dell’immobile e, in prospettiva, ulteriore carico urbanistico, è necessario il titolo abilitativo (Cons. di Stato n. 3667/2023, n. 1002/2022), ossia il permesso di costruire; il soppalco rientra invece nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali il permesso di costruire non è richiesto, ove il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile. Ripeto ancora: è possibile che una legislazione regionale abbia disciplinato la materia, anche più favorevolmente, semplificando il procedimento amministrativo (SCIA al posto del Permesso di costruire). E’ poco probabile che abbia declassificato la realizzazione di un soppalco dalla categoria di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, perchè il principio fondamentale desumibile dal D.P.R. 380/01 è il seguente: gli interventi che comportano aumento della insediabilità delle persone all’interno di un’immobile configura incremento di carico urbanistico, pertanto occorre una verifica di conformità e compatibilità verso il dimensionamento previsto dallo strumento urbanistico generale (Piano Regolatore) del Comune. Operando diversamente, cioè considerando la costruzione del soppalco come opera minore e non comportante aumento di superficie utile, si aggraverebbe il numero di abitanti senza un monitoraggio e controllo verso il dimensionamento degli standard urbanistici e dotazioni territoriali, peggiorando la qualità insediativa. Si torna sempre al solito nodo: lo strumento urbanistico generale del Comune è finalizzato a garantire un livello minimo di qualità urbana e territoriale, e pertanto deve controllare in ogni istante ogni forma di crescita insediativa e di incremento di carico urbanistico che può avvenire con: aumento o modifica di volume aumento o modifica di superficie utile/accessoria mutamento di destinazione d’uso immobiliare. Ritengo che questo sia un limite invalicabile, connesso anche al pagamento degli oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione. Questo criterio è ampiamente approfondito nel mio libro “Mutamento d’uso immobiliare”.

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