Dal 1° ottobre 2015 l’APE dovrà essere redatto in conformità al nuovo format approvato con il Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 ed allegato alle nuove Linee Guida (Appendice B). Un APE redatto dopo il primo ottobre 2015 in conformità ai modelli previgenti deve ritenersi invalido e non utilizzabile per i fini per cui è richiesto (ad esempio per l’allegazione ad un atto traslativo a titolo oneroso). Ovviamente potranno essere ancora utilizzati, per tutti i fini per cui sono richiesti (ed in primis per l’allegazione ad un atto traslativo a titolo oneroso), gli attestati rilasciati, sulla base delle previgenti normative ed in conformità ai precedenti modelli, anteriormente al 1 ottobre 2015.

L’obbligo di indicazione delle informazioni relative alla prestazione energetica dell’immobile negli annunci commerciali viene reso ora molto più stringente dalle Linee Guida: gli avvisi commerciali (esclusi quelli via internet e a mezzo stampa) debbono riprodurre un apposito prospetto conforme ad apposito format riportato nell’appendice C delle Linee Guida, comprendente tre sezioni, una per la classificazione (che riproduce il grafico contenuto anche nell’APE per rendere meglio comprensibile il grado di efficienza energetica), una per l’indice della prestazione energetica rinnovabile ed una per la valutazione della prestazione energetica, invernale ed estiva, del fabbricato.

L’attestazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, ai soggetti certificatori abilitati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e in grado di garantire il rispetto delle disposizioni ivi previste, quali indipendenza ed imparzialità di giudizio.

La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende il complesso di operazioni svolte dai soggetti certificatori ed in particolare:

  • l’esecuzione di un rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell’indice di prestazione energetica dell’immobile e all’eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l’individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti;
  • la classificazione dell’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
  • il rilascio dell’attestato di prestazione energetica.

 

Si rammenta che la mancata allegazione dell’APE ad un atto traslativo a titolo oneroso (compravendita o locazione) comporta l’applicazione a carico delle parti di una sanzione pecuniaria (da €. 3.000,00 ad €. 18.000,00). Si potrebbe, di conseguenza, correre il rischio di vedersi applicata detta sanzione qualora venisse utilizzato un APE non valido, in quanto privo di una delle informazioni “essenziali”.