Art. 1. Per  la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per  la  perizia  al  valore  del  bene  o  di altra utilità oggetto dell'accertamento   determinato  sulla  base  di  elementi  obiettivi risultanti  dagli  atti  del  processo e per la consulenza tecnica al valore  della  controversia;  se non e' possibile applicare i criteri predetti  gli  onorari  sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo  svolgimento  dell'incarico  e  sono  determinati  in  base alle vacazioni.