Il decreto Sblocca Italia del 2014 ha introdotto alcune semplificazioni che hanno in parte modificato la disciplina del cambio di destinazione d’uso. Il decreto ha infatti introdotto il nuovo art. 23 – ter nel Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. 380/2001), a cui oggi occorre fare riferimento.

Il decreto introduce il concetto di cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante. Con questa espressione si indica il mutamento che determini il passaggio da una all’altra di queste 5 macrocategorie funzionali:
• residenziale
• turistico – ricettiva
• produttiva e direzionale
• commerciale
• rurale.

Nel caso in cui un edificio presenti destinazioni in più di una di queste categorie, è necessario definire quella prevalente in termini di superficie utile.

In genere, il cambio di destinazione che non sia urbanisticamente rilevante è sempre consentito. È invece escluso se ci sono specifiche prescrizioni della strumentazione urbanistica locale che lo vietano.