Computo degli onorari

Dall’analisi del quesito derivano una serie di operazioni il cui compenso viene determinato come in appresso.

Accertamento consistenza immobiliare dei beni
L’esperto, come da quesito, dovrà accertare la consistenza immobiliare, effettuando un rilievo planimetrico del bene pignorato.

In questa caso trova applicazione l’art 12 comma 2 del d.P.R. 358/1988 per cui compete al consulente un onorario minimo di euro 145,12 fino ad un massimo di euro 970,42.

Verifica della regolarità urbanistica ed acquisizione dei dati delle pratiche edilizie
Si tratta di complesse verifiche e ricerche i cui risultati devono essere confrontati con lo stato dei luoghi. Un attività che viene normata dall’art. 12 comma 1 della tabella annessa al d.P.R. n. 352/1988 trattandosi di operazioni in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto con onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

Stima analitica del compendio pignorato
La stima viene compensata con gli onorari ex art. 13 della tabella annessa al d.P.R. n. 352/88 ponendo a base di calcolo il valore complessivo di quanto stimato.

Eventuale redazione planimetria e accatastamento
Qualora vengano svolte attività di natura catastale l’esperto potrà richiedere gli onorari ex art. 12 comma 2 della tabella annessa al d.P.R. n. 352/88.

Altri compiti
Oltre ai compiti suesposti il consulente svolge anche altre mansioni non valutabili in base a singoli articoli; si tratta di:

- controllo documenti depositati ex art. 567 c.p.c.;

- verifica dell’esistenza di contratti di concessione in godimento registrati e acquisizione degli stessi in copia;

- acquisizione del titolo di provenienza del diritto pignorato;

- integrazione della continuità nelle trascrizioni;

- aggiornamento e integrazione della documentazione ipocatastale;

- acquisizione certificato di destinazione urbanistica.

In tutti questi casi si applica la tariffa a vacazione prevista dall’art 1 del d.P.R. n. 352/1988, nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.

Tutti gli onorari possono essere aumentati fino al doppio in caso di eccezionale difficoltà, importanza o complessità, e sono diminuiti di 1/3 in caso di ritardo nell’adempimento.

Ai fini della nuova formulazione dell’art 161 c.p.c. gli onorari relativi alla stima possono essere liquidati solo in acconto, sulla base del valore stimato nella misura del 50% dovuto, mentre gli altri onorari e spese non sono soggetti a tale modalità.

Tavola sinottica funzioni/onorario
Controllo documenti depositati ex art. 567 c.p.c. Onorari a vacazione, art. 1 d.P.R. n. 352/1988
Stima dell’immobile pignorato art. 13
Accertamento consistenza fisica e catastale dei beni, compresa l’acquisizione della scheda catastale art 12 comma 2
Verifica della regolarità urbanistica ed acquisizione dei dati delle pratiche edilizie svolte art 12 comma 1
Eventuale redazione della planimetria con relativo accatastamento art 12 comma 2
Verifica dell’esistenza di contratti di concessione in godimento registrati e acquisizione degli stessi in copia Onorari a vacazione, art. 1
Acquisizione del titolo di provenienza del diritto pignorato e ricostruzione della continuità nelle trascrizioni
Aggiornamento e integrazione documentazione ipocatastale
Acquisizione CDU