Il Giudice dell’esecuzione assegna al perito uno specifico quesito chiedendo di svolgere una serie di adempimenti:
- controllo documenti depositati ex art. 567 c.p.c.;
- accertamento della consistenza immobiliare dei beni pignorati, compresa l’acquisizione della scheda catastale;
- verifica della regolarità urbanistica ed acquisizione dei dati delle pratiche edilizie;
- verifica dell’esistenza di contratti di concessione in godimento registrati, con acquisizione di copia degli stessi;
- eventuale redazione della planimetria con relativo accatastamento;
- acquisizione del titolo di provenienza del bene pignorato e ricostruzione della continuità nelle trascrizioni;
- aggiornamento e integrazione della documentazione ipocatastale;
- acquisizione certificato di destinazione urbanistica;
- stima analitica del compendio pignorato.
Si tratta di una considerevole e complessa serie di attività, distinte fra di loro, il cui compenso non può essere ricondotto alla sola attività di stima descritta nell’art. 13 del d.P.R. 358/1988. È quindi necessario suddividere la nota in più capitoli utilizzando le tabelle previste dal d.P.R. 358/1988 non limitandosi al solo art. 13 che riguarda le sole operazioni di stima del bene pignorato.