Il Consiglio di Stato ha consolidato una giurisprudenza in cui prevede il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, con incremento delle superfici dell’immobile e, in prospettiva, ulteriore carico urbanistico (Cons. di Stato n. 486/2024, n. 1002/2022). 

Si può rientrare invece nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di costruire non è richiesto, ove il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile: ciò si verifica solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone (Consiglio di Stato n. 1002/2022, Consiglio di Stato, sez. VI, 2 marzo 2017, n. 985; sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4166; sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4780).

Ad ogni modo, la creazione di un soppalco comportante aumento di superficie accessoria non può rientrare neppure in manutenzione straordinaria, nè “leggera” nè “pesante“, di cui agli articoli 3 e 22 del DPR 380/01: indubbiamente la costruzione di un soppalco, anche ad uso accessorio, non qualifica intervento “manutentivo”, bensì innovativo in quanto si aggiunge ex novo un elemento sostanziale che rende diverso in tutto o in parte l’organismo edilizio preesistente. Ed ecco che allora può configura ristrutturazione edilizia articolo 3 comma 1 lettera d) T.U.E. e rientrare in SCIA ordinaria, rimanendo esclusa dalla ristrutturazione edilizia pesante.

A prescindere dal titolo necessario per l’esecuzione, SCIA o permesso di costruire, i soppalchi in ogni caso non possono essere destinati ad una funzione abitativa qualora carenti dei requisiti minimi di altezza interna, previsti dal D.M. 5 luglio 1975 e dall’art. 43, comma 2, lettera b) L. 457/1978 che prescrivono le altezze degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni non inferiori, rispettivamente, a m. 2,70 e 2,40; ciò vale per le parti sottostanti e soprastanti al soppalco, rendendo inapplicabili quelle minori diversamente previste nei regolamenti edilizi e piani regolatori comunali. In senso analogo vale anche per le destinazioni d’uso diverse da quelle residenziali.